La Sharia
è l'insieme delle norme religiose, giuridiche e sociali fondate sul Corano,
sulla Sunna ovvero sulla tradizione
sacra, sulla giurisprudenza religiosa, e sulle opinioni espresse da Maometto. È
considerata fonte della Sharia anche
l’opinione concorde della comunità che si esprime attraverso la dottrina dei
giuristi teologi. Per colmare una lacuna giuridica si può ricorrere
all'interpretazione analogica, che prevede l’estensione di una norma ad una
fattispecie non disciplinata ma simile. Nel
diritto penale islamico il peccato coincide con il reato. I reati più gravi sono quelli previsti contro
Allah e la religione islamica (ad esempio, la bestemmia e l’apostasia, che
vengono generalmente perseguite d’ufficio); le sanzioni per i crimini sono
previste dal Corano e dalla Sunna e
vanno dalla pena di morte e la flagellazione a forme meno gravi rimesse alla
discrezionalità del giudice. La Sharia
trovava applicazione pressoché uniforme nell’Impero Ottomano; tuttavia dal XIX
secolo in maniera più o meno generalizzata è iniziato negli Stati musulmani un
processo di riforma che ha portato a ridurre l’applicazione della Sharia in favore dell’adozione di normative
influenzate dalla tradizione europea. Un impulso particolarmente forte alla
modernizzazione si ebbe dal 1923 con la caduta dell’Impero Ottomano e la
costituzione degli Stati nazionali. Il processo di modernizzazione fu
particolarmente forte in Turchia che adottò una costituzione repubblicana laica
che abolì completamente la Sharia in
favore di una legislazione di chiara
ispirazione occidentale. Questo processo di laicizzazione in maniera più timida
riguardò anche altri Stati musulmani, nei quali si ebbero però due rilevanti
eccezioni: la prima è relativa al diritto familiare che così come concepito
dalla fede islamica continuò la sua applicazione nel mondo musulmano tranne che
in Turchia; la seconda è costituita da alcuni Stati che rifiutarono la modernizzazione per ribadire il loro
attaccamento all’ortodossia islamica. Tra questi in Arabia Saudita, nell’Oman e
in altri Stati del Golfo Persico la Sharia
attualmente continua ancora ad avere un’applicazione molto ampia. In altri
Stati, in particolare in Iran e in Sudan, intorno agli anni ’70 e ’80 si sono
avute rivoluzioni islamiche che hanno ripristinato la vigenza della Sharia. Anche in Mauritania e
nell’Afghanistan la Sharia ha un
ampio campo di applicazione. L’applicazione della Sharia è assicurata anche dall’abituale ricorso, per l’integrazione
delle lacune giuridiche, al diritto consuetudinario, che si ispira generalmente
alla legge islamica. Inoltre la promulgazione di principi laici, spesso non
preclude il ricorso alla legge religiosa. Ad esempio, laddove si proclama la
libertà religiosa tuttavia la concreta professione di atti di fede diversi
dall’Islam o la conversione di un musulmano ad altra fede vengono di fatto sanzionati come atti contrari all’ordine
pubblico. Un altro strumento attraverso
il quale si assicura la vigenza dei principi della tradizione islamica, è
affermare la necessaria non contraddittorietà tra le nuove leggi e i principi
fondamentali dell’Islam, non suscettibili di essere modificati dalla normativa
positiva. Così ad esempio, in alcuni Stati, come l’Egitto, la giurisprudenza
non ha ammesso l’applicazione dei principi di uguaglianza giuridica della donna
rispetto all’uomo proprio in virtù di questa contraddittorietà.